Obiettivi di accessibilità
Premessa
Le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di favorire l’accesso delle persone disabili agli
strumenti informatici. L’articolo 1 della legge 9 gennaio 2004, n. 4 “Disposizioni per favorire
l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici”, riprende il principio costituzionale di
uguaglianza e afferma che “la Repubblica riconosce e tutela il diritto di ogni persona ad accedere
a tutte le fonti di informazione e ai relativi servizi, ivi compresi quelli che si articolano attraverso
gli strumenti informatici e telematici. È tutelato e garantito, in particolare, il diritto di accesso ai
servizi informatici e telematici della pubblica amministrazione e ai servizi di pubblica utilità da
parte delle persone disabili, in ottemperanza al principio di uguaglianza ai sensi dell’articolo 3 della
Costituzione”.
Il recente decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del
Paese” (Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2012 – Suppl. Ordinario n. 194), convertito con
modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (S.O. n. 208, relativo alla Gazzetta Ufficiale
del 18 dicembre 2012, n. 294) apporta alcune modificazioni alla citata legge 9 gennaio 2004, n. 4 e
al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante “Codice dell’amministrazione digitale”.
In particolare l’art. 9, rubricato “Documenti informatici, dati di tipo aperto e inclusione digitale”,
del decreto legge n. 179/2012 prevede una serie di modifiche sostanzialmente in ambito di
accessibilità delle postazioni di lavoro e dei documenti pubblicati nei siti web delle pubbliche
amministrazioni, e introduce l’obbligo, a carico delle medesime pubbliche amministrazioni, di
pubblicare sul proprio sito web gli obiettivi annuali di accessibilità. Inoltre la norma assegna
all’Agenzia per l’Italia digitale il compito di monitoraggio e di intervento nei confronti dei soggetti
erogatori di servizi, inadempienti in ordine all’accessibilità dei servizi medesimi.
La legge n. 4/2004, con la definizione di “accessibilità” intende riferirsi alla capacità dei sistemi
informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi
e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di
disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari. Essa riguarda i prodotti
hardware e software (compresi i siti web) delle pubbliche amministrazioni.
Con il richiamo all’inclusione digitale, contenuto nella rubrica dell’articolo 9 del decreto legge 18
ottobre 2012, n. 179, si rende necessario che quest’ultima sia garantita a tutti indipendentemente
dal settore 2 (pubblico o privato) e dal tipo di strumento di fruizione, con responsabilità specifiche
in caso di mancato rispetto delle norme.
ALLEGATI : Obiettivi accessibilità
Modulo segnalazione dei siti inaccessibili
Obiettivi di accessibilità per l’anno 2020
Obiettivi di accessibilità per l’anno 2021
Obiettivi di accessibilità per l’anno 2022
Obiettivi di accessibilità per l’anno 2023
Obiettivi di accessibilità per l’anno 2024
Obiettivi di accessibilità per l’anno 2025
L’utente può notificare al soggetto erogatore i casi di mancata conformità ai requisiti di accessibilità, o richiedere informazioni e contenuti che siano stati esclusi dall’ambito di applicazione della direttiva tramite l’email: accessibilita@scuolagiovanniventitreesimo.edu.it