Obiettivi di Accessibilità

Obiettivi di accessibilità

Premessa

Le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di favorire l’accesso delle persone disabili agli

strumenti informatici. L’articolo 1 della legge 9 gennaio 2004, n. 4 “Disposizioni per favorire

l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici”, riprende il principio costituzionale di

uguaglianza e afferma che “la Repubblica riconosce e tutela il diritto di ogni persona ad accedere

a tutte le fonti di informazione e ai relativi servizi, ivi compresi quelli che si articolano attraverso

gli strumenti informatici e telematici. È tutelato e garantito, in particolare, il diritto di accesso ai

servizi informatici e telematici della pubblica amministrazione e ai servizi di pubblica utilità da

parte delle persone disabili, in ottemperanza al principio di uguaglianza ai sensi dell’articolo 3 della

Costituzione”.

Il recente decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del

Paese” (Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2012 – Suppl. Ordinario n. 194), convertito con

modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (S.O. n. 208, relativo alla Gazzetta Ufficiale

del 18 dicembre 2012, n. 294) apporta alcune modificazioni alla citata legge 9 gennaio 2004, n. 4 e

al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante “Codice dell’amministrazione digitale”.

In particolare l’art. 9, rubricato “Documenti informatici, dati di tipo aperto e inclusione digitale”,

del decreto legge n. 179/2012 prevede una serie di modifiche sostanzialmente in ambito di

accessibilità delle postazioni di lavoro e dei documenti pubblicati nei siti web delle pubbliche

amministrazioni, e introduce l’obbligo, a carico delle medesime pubbliche amministrazioni, di

pubblicare sul proprio sito web gli obiettivi annuali di accessibilità. Inoltre la norma assegna

all’Agenzia per l’Italia digitale il compito di monitoraggio e di intervento nei confronti dei soggetti

erogatori di servizi, inadempienti in ordine all’accessibilità dei servizi medesimi.

La legge n. 4/2004, con la definizione di “accessibilità” intende riferirsi alla capacità dei sistemi

informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi

e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di

disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari. Essa riguarda i prodotti

hardware e software (compresi i siti web) delle pubbliche amministrazioni.

Con il richiamo all’inclusione digitale, contenuto nella rubrica dell’articolo 9 del decreto legge 18

ottobre 2012, n. 179, si rende necessario che quest’ultima sia garantita a tutti indipendentemente

dal settore 2 (pubblico o privato) e dal tipo di strumento di fruizione, con responsabilità specifiche

in caso di mancato rispetto delle norme.

ALLEGATI : Obiettivi accessibilità

Modulo segnalazione dei siti inaccessibili

 

Obiettivi di accessibilità per l’anno 2020

Obiettivi di accessibilità per l’anno 2021

Obiettivi di accessibilità per l’anno 2022

Obiettivi di accessibilità per l’anno 2023

Obiettivi di accessibilità per l’anno 2024

Obiettivi di accessibilità per l’anno 2025

L’utente può notificare al soggetto erogatore i casi di mancata conformità ai requisiti di accessibilità, o richiedere informazioni e contenuti che siano stati esclusi dall’ambito di applicazione della direttiva tramite l’email: accessibilita@scuolagiovanniventitreesimo.edu.it